Nel mondo analogico, si era abituati a conoscere ed usare un unico tipo di firma, ossia quella autografa apposta sulla carta, e si è abituati a riconoscerle il significato giuridico per il quale l'apposizione di essa in calce ad una dichiarazione ha lo scopo di attestare - fino a prova contraria - la provenienza delle dichiarazioni in esso contenute.
Con l'avvento delle firme elettroniche si deve modificare il modo di intendere il concetto di sottoscrizione. Le firme elettroniche non riproducono il nome e il cognome del firmatario, non sono costituite da parole, né da disegni, non sono apposte manualmente; si tratta piuttosto di sottoscrizioni che, in forma di bit, conferiscono determinati effetti ad un dato documento informatico.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale disciplina le tipologie di firme elettroniche e la loro efficacia giuridica nell’ambito dell’attività amministrativa e negoziale.
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